STATUTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE “ SORRISI IN PILLOLE ONLUS

 

Art. 1- Costituzione

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “SORRISI IN PILLOLE ONLUS”.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L’associazione è costituita in conformità al dettato della legge 266 dell’11 agosto del 1991 ed è iscritta al Registro Regionale del Volontariato  della regione Liguria con decreto n. 1082 del 04/06/2004 al numero SS-Im-101-2004.

La durata dell’associazione è illimitata.

L’associazione ha sede in via Cascione, 86 a Imperia presso il Cespim.

Come da atto costitutivo il consiglio direttivo , con sua delibera, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città ( o provincia), senza modificare lo statuto, nonché istituire sedi secondarie e sezioni staccate anche in altre città d’Italia

 

Art. 2- Finalità’

L’associazione, senza scopo di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita de  propri aderenti, è democratica, apartitica, aconfessionale.

Ha come scopo il perseguimento della terapia del sorriso nei confronti  di soggetti sofferenti, mediante “clown terapia” e “comico terapia” e persegue le seguenti finalità:

  • Diffondere la cultura del sorriso e della clown terapia in Ospedale, case di cura, comunità disabili, case famiglia, istituti per l’infanzia e  in ogni luogo dove vi sia una situazione di            disagio, fornendo una presenza divertente e amichevole che  offra a chiunque la gioia di un sorriso.
  • Condividere qualche attimo di buon umore con chi non si trova nella pienezza dei propri mezzi fisici, psichici o sociali.
  • Offrire un servizio qualificato, attraverso i propri volontari, nel rispetto dell’ambiente con cui si entra in contatto e previa idonea e costante formazione.
  • Diffondere il valore della solidarietà e dell’ascolto.
  • Sviluppare, anche attraverso la collaborazione con altri enti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Al fine di garantire un servizio il più qualificato possibile, seppur volontario, l’associazione contribuirà qualora possibile alla formazione dei soci, con incontri specifici e stage di aggiornamento.

Art.3- Organi  

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Segretario

 

Art.4- Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione.
  2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’associazione.
  3. Essa viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario per le esigenze dell’associazione.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve esser tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  5. L’avviso di convocazione è inviato individualmente tramite sms o per via telematica ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita .A partire da tale data inoltre la convocazione con l’ordine del giorno sono resi pubblici e consultabili presso la sede sociale ed eventuali sedi secondarie.
  6. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
  7. Ciascun aderente può essere portatore di tre deleghe ed ogni socio ha diritto ad un solo voto.
  8. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

      – eleggere i membri del Consiglio Direttivo

      – eleggere i componenti del Collegio dei probiviri(facoltativo)

      – approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo

      – approvare i bilanci consuntivo e preventivo

      – fissare l’ammontare della quota associativa annuale

      – ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza .

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti , fatto salvo quanto previsto dal successivo art.19, e sono vincolanti per tutti i soci.
  2. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione. In prima convocazione devono essere presenti almeno i ¾ dei soci presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione devono essere presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

 

Art.5- Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da almeno 5 membri.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e                autorizzandone la spesa;

– eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

– nominare il Segretario( eventualmente il Tesoriere o Segretario/Tesoriere)

–  accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

– deliberare in merito all’esclusione dei soci;

– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

– le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall’Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Art.6- Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e presiede le riunioni dell’Assemblea.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza  del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente e, quando quest’ultimo abbia un impedimento, da un membro del consiglio direttivo nell’occasione delegato dal Presidente stesso.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma del Vice Presidente o del delegato fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

           

Art.7- Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente  assolve ai compiti di cui all’art.6

 

Art.8- Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

– predispone lo schema dei  bilanci preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il  mese di ottobre (è obbligatorio entro l’anno per esempio dicembre?) e del bilancio               consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro marzo;

– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità  dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento  delle spese e/o rimborsi  richiesti dai soci;

– si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali.

 

Art.9- Consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo,  alla formazione delle decisioni collegiali. Ai singoli Consiglieri non è attribuita né può esser attribuita nessuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell’Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l’unico legale rappresentante dell’Associazione medesima è il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l’Associazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e del Vice Presidente, può delegare uno o più Consiglieri a rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni senza facoltà di assunzioni di impegni.

 

Art.10- Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione. Detti rimborsi dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art.11- Soci  

Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto  e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l’aspirante clown volontario dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione.

All’associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore e comunque da chi ne esercita la patria potestà.

L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, fermo restando che il  Consiglio Direttivo si riserva il diritto di dare l’effettiva operatività dei volontari per i  servizi dell’associazione, trascorsi i 6 mesi di tirocinio.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Ci sono due tipologie di soci :

            – i soci operativi che partecipano alle attività dell’organizzazione e hanno diritto di voto;

            – i soci aspiranti-clown che , pur versando la quota associativa nel momento di ammissione all’associazione, dovranno fare formazione e tirocinio per un periodo di almeno sei mesi               prima di poter diventare soci operativi a tutti gli effetti.

Il passaggio da socio aspirante-clown a socio operativo è soggetto al giudizio del Consiglio direttivo.

 

Art.12- Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno il diritto:

– di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente o per delega , purchè si abbia raggiunto la maggior età e si sia svolto un periodo di tirocinio della durata di almeno 6 mesi;

– di svolgere le attività preventivamente concordate;

– di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

– di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette

dall’associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative   deliberate dall’Assemblea;

I soci sono tenuti :

– a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– a versare la quota sociale entro il 31 marzo di ciascun anno;

– a garantire almeno un servizio al mese in Ospedale o presso le strutture con le quali l’Associazione ha assunto impegni e convenzioni;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a partecipare almeno al 50% del percorso formativo fissato di anno in anno dagli organi direttivi;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;

– a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali                        secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni;

– a indossare l’abbigliamento richiesto dall’Associazione per tutti i servizi in ospedale , in altre strutture, per strada e durante le attività promozionali decisi  dagli organi direttivi.

L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario del servizio,

ad esclusione dei rimborsi di cui all’art.10.

Non possono appartenere all’Associazione Sorrisi in Pillole Onlus i soci che fanno parte di altra associazione o organizzazione che abbia le stesse finalità e tipologie di intervento e che si occupi di clown terapia in tutto il territorio della provincia di Imperia.

I soci che intendono candidarsi per cariche politiche o amministrative non possono utilizzare l’appartenenza a “Sorrisi in Pillole” per la propria campagna promozionale.

I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati ( a carico dell’Associazione) contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art.13- Criteri di esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione:

– per dimissioni volontarie

– per mancato versamento della quota entro il 31 marzo dell’anno in corso pena l’automatica radiazione, senza la necessità di delibere del Consiglio direttivo.

– per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

– per inattività prolungata

– per decesso;

– per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

– per persistente violazione degli obblighi statutari;

– per aver arrecato danni morali o materiali all’associazione o aver danneggiato l’immagine  della stessa

– per essere iscritto ad altra organizzazione che si occupa e pratica la clown terapia su tutto il territorio della provincia di Imperia.

L’esclusione, così come l’ammissione, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

 

Art.14-Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea.

Essa  deve essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Ha durata annuale. Non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività dell’associazione(come andare in ospedale, ecc) e non possono ne eleggere ne essere eletti alle cariche sociali.

 

Art.15- Bilancio

Ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Il bilancio coincide con l’anno solare che va dal 01 gennaio al 31 dicembre e deve essere redatto entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio approvato dall’assemblea deve essere inviato con un relazione dell’attività svolta entro il mese di giugno all’Osservatorio regionale sul volontariato presso la regione Liguria.

 

Art.16- Risorse economiche

L’organizzazione trae le risorse economiche  per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote associative e contributive degli aderenti;

– contributi dei privati;

– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

– rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

 

Art.17- Divieto di distribuzione utili  

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,  gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18- Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

Art.19- Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto devono essere sottoposte all’Assemblea.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci (la metà’ più uno degli iscritti) regolarmente iscritti all’Associazione e in regola col versamento della quota associativa dell’anno in corso.

 

Art.20- Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.      

 

Art.21- Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione
  • da lasciti e donazioni diverse
  • dall’eventuale fondo di riserva